(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 1° marzo 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis); IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 10; Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET); Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA»); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella societa' Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella societa' Sviluppo Toscana S.p.a.); Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»); Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA); Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della societa' «Agenzia regione recupero risorse s.p.a.» nella societa' «Agenzia regionale recupero risorse S.p.a.» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25); Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005); Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000); Vista la legge regionale n. 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010); Vista la legge regionale n. 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale); Considerato quanto segue: 1. Al fine di rendere omogenea la disciplina degli enti e delle agenzie dipendenti della Regione, sono state inserite le disposizioni relative al piano della qualita' della prestazione organizzativa e della conseguente valutazione dell'organo di vertice amministrativo nelle leggi nelle quali non erano previste espressamente, ma applicate in via di prassi amministrativa; 2. Al fine di favorire un'accelerazione dei tempi di approvazione degli atti di programmazione e di bilancio degli enti e delle agenzie dipendenti della Regione, e' stata inserita una tempistica uniforme per quanto concerne i vari passaggi istituzionali, rimodulando la disciplina dei termini per l'adozione e l'approvazione degli atti stessi da parte dei soggetti competenti; 3. Con l'obiettivo di responsabilizzare ulteriormente le figure di vertice amministrativo degli enti e delle agenzie dipendenti della Regione, sono state inserite, ove possibile, due ulteriori fattispecie di condotta, collegate al mancato conseguimento degli obiettivi previsti nel piano della qualita' della prestazione e alla tardiva o mancata adozione dei bilanci, che possono dar luogo alla revoca anticipata dell'incarico, con conseguente risoluzione del contratto; 4. Nell'ottica di realizzare una disciplina omogenea dei soggetti giuridici che operano per conto dell'amministrazione regionale e di uniformarla, ove possibile, a quella degli enti dipendenti, si e' ritenuto opportuno modificare le disposizioni della legge regionale n. 28/2008 e della legge regionale n. 87/2009 in merito ai tempi di elaborazione del bilancio preventivo e del piano di attivita' delle relative societa' in house; 5. Per quanto concerne l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), la disciplina inserita nella legge regionale n. 30/2009 e' stata adeguata alla nuova architettura istituzionale e alla conseguente ridistribuzione delle funzioni derivante dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dal successivo riordino attuato con legge regionale n. 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). In particolare, sono stati eliminati i vari riferimenti, presenti sia nella motivazione della legge regionale n. 30/2009 sia nell'articolato, relativi al ruolo delle province e delle comunita' montane e si e' soppressa la Conferenza permanente istituita per la programmazione e la verifica delle attivita' dell'ARPAT in quanto tutte le funzioni in materia ambientale sono oggi attribuite ed esercitate dalla Regione e il livello provinciale della Conferenza stessa e' stato quindi superato dal nuovo assetto organizzativo; Approva la presente legge: Art. 1 Comitato di indirizzo e controllo: competenze. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 59/1996 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), le parole: «annuale e pluriennale» sono soppresse e dopo le parole: «di cui all'art. 10-bis» sono inserite le seguenti: «entro il 30 novembre».