(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana  n. 7  del
                           1° marzo 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga  
 
la seguente legge: 
  (Omissis); 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.  42)  e,  in
particolare, l'art. 10; 
  Vista la  legge  regionale  29  luglio  1996,  n.  59  (Ordinamento
dell'IRPET); 
  Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale
Toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA»); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
  Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione  della
partecipazione  azionaria  nella  societa'  Sviluppo  Italia  Toscana
S.c.p.a. e trasformazione nella societa' Sviluppo Toscana S.p.a.); 
  Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n.  30  (Nuova  disciplina
dell'Agenzia regionale per la  protezione  ambientale  della  Toscana
«ARPAT»); 
  Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n.  39  (Nuova  disciplina
del consorzio Laboratorio di monitoraggio e  modellistica  ambientale
per lo sviluppo sostenibile - LAMMA); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2009,  n.  87  (Trasformazione
della  societa'  «Agenzia  regione  recupero  risorse  s.p.a.»  nella
societa' «Agenzia  regionale  recupero  risorse  S.p.a.»  a  capitale
sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio  1998,  n.
25); 
  Vista la  legge  regionale  28  maggio  2012,  n.  23  (Istituzione
dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla legge regionale  n.
88/1998 e legge regionale n. 1/2005); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2012,  n.  80  (Trasformazione
dell'ente Azienda  regionale  agricola  di  Alberese  in  ente  Terre
regionali toscane. Modifiche alla legge regionale  n.  39/2000,  alla
legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000); 
  Vista la legge regionale n. 19 marzo 2015,  n.  30  (Norme  per  la
conservazione     e     la     valorizzazione     del      patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n.
24/1994, alla legge regionale n. 65/1997,  alla  legge  regionale  n.
24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010); 
  Vista la legge regionale n. 4 marzo 2016,  n.  22  (Disciplina  del
sistema regionale della promozione  economica  e  turistica.  Riforma
dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET).  Modifiche
alla legge regionale n. 53/2008 in tema di  artigianato  artistico  e
tradizionale); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Al fine di rendere omogenea la disciplina degli enti  e  delle
agenzie dipendenti della Regione, sono state inserite le disposizioni
relative al piano della qualita' della  prestazione  organizzativa  e
della conseguente valutazione dell'organo di  vertice  amministrativo
nelle  leggi  nelle  quali  non  erano  previste  espressamente,   ma
applicate in via di prassi amministrativa; 
    2. Al fine di favorire un'accelerazione dei tempi di approvazione
degli atti di programmazione e di bilancio degli enti e delle agenzie
dipendenti della Regione, e' stata inserita una  tempistica  uniforme
per quanto concerne i vari  passaggi  istituzionali,  rimodulando  la
disciplina dei termini per l'adozione  e  l'approvazione  degli  atti
stessi da parte dei soggetti competenti; 
    3. Con l'obiettivo di responsabilizzare ulteriormente  le  figure
di vertice amministrativo degli enti e delle agenzie dipendenti della
Regione,  sono  state  inserite,   ove   possibile,   due   ulteriori
fattispecie di condotta, collegate  al  mancato  conseguimento  degli
obiettivi previsti nel piano della qualita' della prestazione e  alla
tardiva o mancata adozione dei bilanci, che possono  dar  luogo  alla
revoca anticipata  dell'incarico,  con  conseguente  risoluzione  del
contratto; 
    4. Nell'ottica di realizzare una disciplina omogenea dei soggetti
giuridici che operano per conto dell'amministrazione regionale  e  di
uniformarla, ove possibile, a quella degli  enti  dipendenti,  si  e'
ritenuto opportuno modificare le disposizioni della  legge  regionale
n. 28/2008 e della legge regionale n. 87/2009 in merito ai  tempi  di
elaborazione del bilancio preventivo e del piano di  attivita'  delle
relative societa' in house; 
    5. Per quanto concerne  l'Agenzia  regionale  per  la  protezione
ambientale della Toscana (ARPAT), la disciplina inserita nella  legge
regionale n.  30/2009  e'  stata  adeguata  alla  nuova  architettura
istituzionale  e  alla  conseguente  ridistribuzione  delle  funzioni
derivante dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni  di  comuni)  e
dal successivo riordino attuato con legge regionale n. 3 marzo  2015,
n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7
aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di  comuni».  Modifiche  alle  leggi
regionali  n.  32/2002,  67/2003,  41/2005,  68/2011,  65/2014).   In
particolare, sono stati eliminati i vari  riferimenti,  presenti  sia
nella   motivazione   della   legge   regionale   n.   30/2009    sia
nell'articolato, relativi al ruolo delle province e  delle  comunita'
montane e si e' soppressa la Conferenza permanente istituita  per  la
programmazione e la verifica delle  attivita'  dell'ARPAT  in  quanto
tutte le funzioni in  materia  ambientale  sono  oggi  attribuite  ed
esercitate dalla Regione e il livello  provinciale  della  Conferenza
stessa e' stato quindi superato dal nuovo assetto organizzativo; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Comitato di indirizzo e controllo: competenze. 
        Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 59/1996 
 
  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n.
29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), le parole: «annuale e
pluriennale» sono soppresse  e  dopo  le  parole:  «di  cui  all'art.
10-bis» sono inserite le seguenti: «entro il 30 novembre».